Fedina Penale
Il termine fedina penale è comunemente utilizzato come sinonimo di certificato penale del casellario giudiziale Un documento pubblico in cui sono registrate le condanne penali definitive inflitte a carico di una persona fisica. È definito incensurato il soggetto che ha la fedina penale pulita, cioè chi possiede un certificato penale privo d’iscrizioni a suo carico e che in questo caso riporterà la dicitura “NULLA”. Il certificato fedina penale è rilasciato dagli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica Italiana territorialmente competente ed ha una validità di sei mesi dalla data di emissione.
Come controllare la fedina penale
È possibile verificare la propria fedina penale accedendo alla pagina di richiesta on-line del certificato penale del casellario giudiziale. Vi sarà chiesto di compilare un form con i dati del soggetto a nome del quale eseguire il controllo della fedina penale, di firmare il modulo di delega e di fornire la copia di un valido documento di identità. Il certificato fedina penale vi sarà recapitato anche in soli tre giorni.
Chi può richiedere il certificato fedina penale
Il certificato fedina penale può essere richiesto direttamente dalla persona interessata o da soggetto appositamente delegato. Esistono altri soggetti autorizzati dalla legge che possono eseguire il controllo della fedina penale richiedendo il relativo certificato su terze persone, come ad esempio le pubbliche amministrazioni, la stessa Autorità Giudiziaria, nonché il legale difensore dei testimoni e delle persone offese dal reato.
Informazioni contenute nel certificato
Nel certificato di fedina penale sono registrate tutte le sentenze di condanna definitiva emesse nei confronti di un soggetto, anche se pronunciate da autorità straniere purché legalmente riconosciute, con esclusione delle condanne per contravvenzione definite in via amministrativa o con oblazione ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo Unico sul Casellario Giudiziale (DPR 14/11/2002 n. 313).
I provvedimenti giudiziari di condanna emessi nei confronti dell’imputato con il beneficio della “non menzione”, non vengono segnalati nella fedina penale richiesta dai privati, mentre compaiono regolarmente qualora la richiesta provenga dagli organi giudiziari, la cosiddetta fedina “a uso giustizia”.